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![]() CAMERA DEI DEPUTATI Camera elettiva con potere legislativo in alcuni regimi costituzionali o parlamentari (vedi bicameralismo). Durante la Restaurazione in Francia (1814-1830), i deputati erano eletti a suffragio censitario per un lustro e la Camera era rinnovata per un quinto dei suoi componenti ogni anno. Essa fu prevista pure dalle costituzioni del 1830 e del 1875: nel primo caso, il suffragio restava ristretto, nel secondo diveniva universale. Secondo lo Statuto albertino (1848), in Italia i deputati non potevano avere meno di trent'anni e rappresentavano la nazione senza vincolo di mandato. La Camera era eletta per cinque anni e le norme relative al suffragio venivano demandate a un'apposita legge elettorale. La costituzione della Repubblica italiana (1948) affermò l'esercizio "collettivo" della funzione legislativa da parte del parlamento, composto da Camera e Senato, e previde: l'elezione a suffragio "universale e diretto" di 630 deputati; l'eleggibilità di tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto i venticinque anni; la durata in carica per cinque anni. Camera e Senato sono convocati in seduta comune (con l'aggiunta dei rappresentanti delle Regioni) per eleggere il presidente della repubblica ovvero quando questi o il presidente del consiglio dei ministri o i ministri sono messi in stato d'accusa. |
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